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Regalo anniversario matrimonio. Atto di matrimonio

Friday, June 6th, 2008

Dopo la celebrazione del matrimonio, l’ufficiale di stato civile è tenuto a redigere l’atto di matrimonio.

L’atto deve contenere una serie di indicazione previste dall’art. 64 D.P.R. n. 396/2000 che sono:

  • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
  • la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione;
  • il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge;
  • la menzione dell’avvenuta lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile;
  • la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;
  • il luogo della celebrazione (se diverso dalla casa comunale);
  • la dichiarazione fatta dall’ufficiale di stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.

L’atto, oltre ad un contenuto necessario, può avere anche un contenuto eventuale (riconoscimento di un figlio naturale o dichiarazioni relatitive al regime patrimoniale tra coniugi).

Dopo la compilazione, l’atto di matrimonio viene sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile.

L’atto di matrimonio viene quindi iscritto nel registro di matrimonio.

Di regola l’atto di matrimonio rappresenta l’unico mezzo di prova del matrimonio e del conseguente stato coniugale.

Tuttavia, se l’atto è distrutto o smarrito, la prova del matrimonio può essere data con ogni mezzo.

Se l’atto risulta non inserito nei registri per dolo o colpa dell’ufficiale di stato civile, o per forza maggiore, è ammesso ogni mezzo di prova, purché risulti con certezza il possesso di stato coniugale, e cioè che gli interessati portino lo stesso nome, si trattino reciprocamente come coniugi e siano generalmente considerati tali nell’ambiente sociale.

Se l’atto presenta difetti di forma, questi sono sanati dal corrispondente possesso di stato.

Regalo anniversario matrimonio. Atto di matrimonio

Tuesday, April 1st, 2008

Dopo la celebrazione del matrimonio, l’ufficiale di stato civile è tenuto a redigere l’atto di matrimonio.

L’atto deve contenere una serie di indicazione previste dall’art. 64 D.P.R. n. 396/2000 che sono:

  • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
  • la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione;
  • il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge;
  • la menzione dell’avvenuta lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile;
  • la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;
  • il luogo della celebrazione (se diverso dalla casa comunale);
  • la dichiarazione fatta dall’ufficiale di stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.

L’atto, oltre ad un contenuto necessario, può avere anche un contenuto eventuale (riconoscimento di un figlio naturale o dichiarazioni relatitive al regime patrimoniale tra coniugi).

Dopo la compilazione, l’atto di matrimonio viene sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile.

L’atto di matrimonio viene quindi iscritto nel registro di matrimonio.

Di regola l’atto di matrimonio rappresenta l’unico mezzo di prova del matrimonio e del conseguente stato coniugale.

Tuttavia, se l’atto è distrutto o smarrito, la prova del matrimonio può essere data con ogni mezzo.

Se l’atto risulta non inserito nei registri per dolo o colpa dell’ufficiale di stato civile, o per forza maggiore, è ammesso ogni mezzo di prova, purché risulti con certezza il possesso di stato coniugale, e cioè che gli interessati portino lo stesso nome, si trattino reciprocamente come coniugi e siano generalmente considerati tali nell’ambiente sociale.

Se l’atto presenta difetti di forma, questi sono sanati dal corrispondente possesso di stato.